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Elenco contributi pubblici erogati da pubbliche amministrazioni o società in partecipazione pubblica alla Italy China Council Foundation, come previsto dall’articolo 1, comma 125* della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza):

  • Regione Emilia-Romagna: 30.000 euro (quota associativa 2023)
  • Regione Friuli Venezia Giulia: 10.000 euro (quota associativa 2023)
  • Regione Veneto: 10.000 euro (quota associativa 2023)
  • Politecnico di Milano: 44.310, 45 euro (Progetto Alta Formazione SICAB)

* [ A decorrere dall’anno 2018, le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione  pubblica, ivi  comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società  da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno, nei propri  siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ].